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Misure a sostegno del lavoro nelle imprese in Emergenza Covid-19

Il video con la replica della diretta

Nicoletta Spagnolo risponde alle domande: "Misure a sostegno del lavoro nelle imprese in Emergenza Covid-19"

1) Buongiorno il credito IRES è ancora compensabile dopo aver presentato l'unico 2020 oppure è cambiato qualcosa così da compensato prima con i contributi dei prossimi mesi. Grazie

Sì, è cambiata la deducibilità IRES; cambiamento già prefissato e non legato all’emergenza Covid-19.

Infatti, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020  (D..L. 26/10/19 n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato il testo dell’art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 241/1997) ha stabilito che, dal 1° gennaio 2020, non sarà più possibile utilizzare in compensazione il credito IRPEF, IRES ed IRAP, ove superiore alla soglia di 5.000 euro (analogamente a quanto previsto per i crediti IVA). Sarà necessario attendere il decimo giorno successivo a quello della presentazione della dichiarazione annuale recante l’apposizione del visto di conformità. A partire da tale momento, il credito potrà essere utilizzato in compensazione con altri tributi e contributi.

I crediti di importo non superiore a 5.000 euro (analogamente a quanto previsto per i crediti IVA) potranno continuare ad essere utilizzati in compensazione liberamente. Non sarà necessaria l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi ed il loro utilizzo potrà essere già effettuato dal 1° gennaio successivo rispetto all’anno in cui è sorto il credito.

2) Buongiorno, si chiede se per accedere al trattamento di CIG – covid 19 , così come previsto dal DL 18/2020, occorre essere in regola con il versamento dei contributi al Fondo di solidarietà Bilaterale per l’artigianato , così come previsto dall’ente con delibera del 02/03/2020. Se il contributo è straordinario ed è erogato dall’inps, perchè occorre regolarizzare gli ultimi 3 anni del fondo bilaterale?

La mancata regolarizzazione contributiva al Fondo o all’INPS non è d’ostacolo all’attivazione dell’ammortizzatore sociale. Naturalmente, l’ente interessato proporrà un piano di rientro a decorrere dal post emergenza. Nel caso in disamina, l’azienda, avendo versato un contributo straordinario, ha diritto alla Cassa integrazione in deroga. Non attingendo al FSBA, non sarà tenuta al versamento dei contributi pregressi, rimanendo, comunque, impegnata al versamento per il futuro.

3) L'azienda deve fare qualcosa per far anticipare la cassaintegrazione alle banche oppure avviene in automatico?

Niente automatismi. Va premesso che il datore di lavoro deve avere inoltrato richiesta della cassa integrazione per emergenza Covid-19 (Inps e Fondi), sospendendo il lavoratore e richiedendo di procedere con il pagamento diretto dell’integrazione salariale da parte dell’Inps (Fondi); allegando, a tal fine, l’Iban dei dipendenti. Indi, può essere chiesto alla banca l’anticipo dell’integrazione salariale. Occorre, però, accertarsi che la banca rientri tra quelle che hanno firmato la convenzione per l’anticipo delle integrazioni salariali; diversamente, ci si dovrà rivolgere ad un’altra banca convenzionata. Il lavoratore può, quindi, recarsi in banca e compilare il modulo per l’anticipazione dell’integrazione salariale (con specifica dell’estinzione del prestito al momento in cui l’Inps/Fondo effettuerà il versamento dell’integrazione salariale) - N.b.: Nel breve, il procedimento verrà automatizzato; le procedure non richiederanno più l'invio di modelli cartacei validati presso gli sportelli bancari per certificare l'Iban, in quanto, la validità del codice identificativo verrà effettuata con sistemi informatici.

4) Se si é arrivata la CIG prima dell'accordo Abi -sindacati, successivamente si può modificare l'accordo preso che inizialmente prevedeva l'anticipo della cassa?

Al di là dell’accordo tra le parti sociali del 31 marzo 2020, un cambiamento di volontà da parte dell’azienda, specie se dotata di oltre 5 dipendenti, comporta una rielaborazione di “informazione, consultazione ed esame congiunto” con le rappresentanze sindacali, il cui assenso sarà decisivo.

5) Tempistica erogazione cassa integrazione richiesta il mese di marzo? Grazie

Proprio in questi ultimi giorni, una nota ufficiale del Governo ha garantito che Cassa integrazione e Fondi di integrazione salariale verranno pagati entro fine aprile o, comunque, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda.

6) Buonasera, avrei un dubbio riguardo alla cassa integrazione: il settembre dello scorso anno sono stata assunta tramite l'ufficio dell'impiego di Lecco in un'azienda d'arredamento con un contratto da tirocinante di 6 mesi. Ai primi di marzo, alla scadenza di questo contratto, sono stata assunta dall'azienda a tempo determinato. In quest'ultimo mese di emergenze ho effettuato lo smart working. Visto che la ditta ha richiesto la cassa integrazione, vorrei sapere se mi spetta di diritto. Attendo vostre delucidazioni. Ringrazio e saluto

Il decreto legge 23/2020 (cosiddetto Decreto liquidità), in vigore dal 9 aprile, all’art. 41, commi 1 e 2,  ha introdotto un'importante novità in merito ai beneficiari degli ammortizzatori sociali, estendendo la loro attivazione anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020. Essendo stata assunta ai primi di marzo (il tirocinio è escluso dai beneficiari) ha pieno diritto all’intervento dell’ammortizzatore sociale per il quale la sua azienda, in funzione del settore di attività di appartenenza, è tenuta al versamento dei contributi ordinari. 


P.IVA

7) Buongiorno domando ho fatto richiesta del bonus di 600 euro per il mese di marzo, ma per i successivi mesi bisogna ogni volta ripresentare la domanda all'INPS?
8) Mi scuso per la domanda specifica, per un titolare di partita iva partita dal 1° Marzo sarà possibile sperare nel bonus per il mese di aprile?
9) Buongiorno per le p.iva appena nate cosa conviene fare?

Il D.L. 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto Decreto Cura Italia), ha disposto il bonus per le partite IVA attive alla data del 23 febbraio 2020. Al momento, non si hanno disposizioni per gli esclusi. A seconda della situazione personale o familiare, si potrà verificare il diritto a qualche altro beneficio, quali bonus famiglia e figli.


SMARTWORKING

10) Differenza tra lavoro agile e Smartworking?
11) Buongiorno, può gentilmente chiarire le differenze tra smart working e telelavoro? Grazie

In Italia, attualmente, l’espressione “lavoro agile” è considerata la traduzione più o meno efficace dell’inglese “smart working”. Entrambe le diciture, funzionano, quindi, come sinonimi.

12) Buongiorno, se nell’azienda alcuni dipendenti sono stati messi in smart working ho sentito che l’azienda deve fare una comunicazione altrimenti può andare incontro a sanzioni. Non ho capito bene questo aspetto. Grazie e buona Pasqua.

A partire dal 15 novembre 2017 (dopo l’entrata in vigore della L. 22 maggio 2017, n. 81, volta a disciplinare lo smart working), le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l'apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Nell'invio dell'accordo individuale dovranno essere indicati i dati del datore di lavoro, del lavoratore, della tipologia di lavoro agile (tempo determinato o indeterminato) e della sua durata. Sarà, inoltre, possibile modificare i dati già inseriti a sistema o procedere all'annullamento dell'invio.

Per agevolare l’attività di imprese e professionisti, il Dpcm 1 marzo 2020 stabilisce di predisporre:
· una bozza di comunicazione unilaterale al lavoratore di avvio dello smart-working, da inviare al lavoratore;
· una bozza di autodichiarazione di avviso di attivazione di smart-working per motivi emergenziali.

Entrambi i modelli dovranno essere allegati alla comunicazione telematica obbligatoria, prevista sul sito del Ministero del Lavoro (https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking).
Detta comunicazione dovrà essere effettuata, individualmente, entro il giorno antecedente a quello di inizio della prestazione agile (art. 9-bis DL 510/1996). La mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ogni lavoratore.

Una volta avviato lo smart-working, l’azienda potrà registrare nel Libro Unico del Lavoro (LUL) le giornate smart (effettuate fuori dai locali aziendali), indentificandole con un codice diverso (esempio, P di presenza, accompagnato da SW che indentifica la prestazione smart).

13) Io titolare posso scendere nel mio laboratorio dato che abitazione e laboratorio sono lo stesso stabile fare dei lavoretti, grazie

Se non comporta percorsi esterni, è possibile entrare in azienda ed effettuare lavoretti da solo e, ove necessario, con le dovute precauzioni (norme igieniche Covid-19). N.b.: In questi ultimi giorni si stanno intensificando i controlli nelle nostre aziende, onde verificare il rispetto delle regole di contenimento del contagio emergenza Covid-19 sul lavoro.

14) Posso venire in azienda per pagare i fornitori?
15) Più che altro per bollette da pagare che arrivano per corrispondenza (riferito all’andare in azienda).

È consentito recarsi in azienda per accedere a documenti, alla corrispondenza e a quant’altro (dati per elaborazione paghe), al fine di poter effettuare i pagamenti di natura commerciale non differibili e consentire la contabilizzazione, ove necessario.

16) Un sindaco che non ha sul suo territorio la caserma dei carabinieri e la polizia locale è presente solo un'ora la settimana, può multare i cittadini che non rispettano le regole?

Si, il sindaco può multare, in quanto ha la qualifica di polizia giudiziaria. Infatti, l’articolo 57 del Codice di procedura penale stabilisce che il sindaco è ufficiale di polizia giudiziaria solo nei centri in cui non c’è una sede né della Polizia di Stato, né dei Carabinieri, né della Guardia di finanza. Questa prerogativa viene sfruttata anche per sopperire alle carenze di organico dei vigili, che spesso non si possono coprire con nuove assunzioni.

17) Noi estetiste possiamo vendere i prodotti ed andare a domicilio? Ovviamente con guanti mascherine?

Dopo il Dpcm 11 marzo 2020 (inasprito con Dpcm del 22 marzo 2020), per estetisti e parrucchieri non è consentito il lavoro né presso il proprio salone, né a domicilio. Sono mestieri in cui il contatto è fondamentale; pertanto, pur garantendo le norme igieniche, sul posto di lavoro come pure a casa, non è possibile rispettare la distanza di sicurezza. È consentita, invece, la vendita a domicilio dei prodotti estetici, purché ordinati per telefono o on line, confezionati e consegnati nel pieno rispetto delle norme di contenimento del contagio, in primis, la distanza di un metro nella consegna (Ordinanza n. 528 del 11/04/2020).

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