Marcatura CE dei serramentiNuova finanziaria

Domande e Risposte

La vendita dei serramenti sembra diventata una cosa molto complicata, soprattutto se si analizzano le domande che spesso vengono poste durante gli incontri.

Non mi stancherò mai di ribadire che l’UNICA DIRETTA ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL SERRAMENTISTA CONSISTE NELL’IMMETTERE SUL MERCATO PRODOTTI REGOLARMENTE MARCATI CE.

Responsabilità UNICA, in quanto il rispetto di tutte le restanti normative deve essere in qualche modo garantito da altri.

Responsabilità DIRETTA, in quanto il serramento è immesso sul mercato da uno specifico soggetto, a cui compete la marcatura.

Responsabilità ESCLUSIVA, poiché quanto affermato sulla DOP è garantito dalla firma che ci sta in calce, senza alcuna possibilità di scaricare a terzi (fornitori, sistemisti, cascading) eventuali non rispondenze tra quanto fornito e quanto dichiarato.

Tutte le restanti normative sono sicuramente da conoscere, ma non sono direttamente ed esclusivamente di pertinenza del serramentista.

La scelta del serramento e la verifica che le sue prestazioni (tutte), rispettino le varie normative in materia energetica ed edilizia, sono, DI NORMA, di responsabilità del progettista: in presenza del progettista è A LUI che si deve demandare la scelta e far presente le responsabilità. Purtroppo è prassi diffusa scavalcare il progettista, anche quando presente, ed assumersi responsabilità che poi ci vengono contestate.

La trasmittanza termica da rispettare in quella zona, con quella pratica edilizia in corso, con quella specifica ipotesi di agevolazione fiscale, vi DEVE essere esplicitamente richiesta.

La resistenza al carico del vento, il fattore solare, la trasmissione luminosa del vetro, l’abbattimento acustico, SONO CARATTERISTICHE PROGETTUALI che vi devono essere indicate nell’ordine o nel capitolato.

La richiesta di una “Posa in opera secondo UNI 11173” NON PUÒ prescindere dalla progettazione del nodo, che nessun “Corso di posa” vi mette in grado di sviluppare a ragion veduta e quindi di certificare assumendovene le responsabilità.

La detraibilità a fini fiscali di questo o di quel componente, di questa o di quella lavorazione, secondo questa o quella norma fiscale, È RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE E DEL SUO COMMERCIALISTA.

Chiariti per bene questi punti, e cioè che troppo spesso, nel tentativo di compiacere al cliente, finiamo a svolgere lavori che NON I COMPETONO e che non siamo attrezzati a fare, passiamo in rassegna alcune domande tipiche:

Quale è la trasmittanza da rispettare a Vattelapesca?

La trasmittanza da rispettare dipende dal tipo di intervento, dalla zona climatica del luogo, dalla legislazione regionale e da eventuali regolamenti comunali. Quindi, in senso stretto, alla domanda non si può rispondere senza una verifica puntuale in loco (che il progettista ha fatto sicuramente e che il serramentista può fare nei suoi abituali territori di interesse, ma non certo per un cantiere in un territorio nel quale non ha mai lavorato).  Faccio l’esempio quasi surreale dei Piani Resinelli, dove le zone più basse, che appartengono a comuni della Valsassina, si trovano in zona F, mentre quelle più alte, che fanno capo ai comuni in riva al lago, si trovano in zona E.

Come compilo gli allegati F?

Chi abitualmente compilava le pratiche ENEA per i propri clienti, si sta trovando abbastanza spiazzato con il nuovo portale, che chiede una serie di dati relativi all’impianto termico che non sempre sono di facile reperibilità.

Di fatto, l’allegato F che era stato pensato per le pratiche semplificate (introdotte nel 2008 su richiesta esplicita delle associazioni dei consumatori), è sparito, inglobato nel complesso degli interventi agevolabili, che, nel frattempo nel corso degli anni, è andato ampliandosi.

Buona prassi sarebbe quella di far presente al cliente che la dichiarazione all’ENEA è compito suo o del suo progettista incaricato; quindi, che, per lo meno, si dia da fare per recuperare i dati necessari (che non ci divertiamo a chiedergli tanto per sapere i fatti suoi), eventualmente acquisendo i dati dal gestore degli impianti stessi.  Nella maggior parte dei casi basta una telefonata.

ENEA ha complicato il calcolo del risparmio energetico per certi interventi; in particolare, non è più possibile indicare un risparmio nullo, se non in certe particolarissime condizioni.  Diciamo anche che a fronte di un risparmio energetico nullo, non sarebbe cosi strano che nullo fosse anche il contributo, ma questa è un’altra storia.

Posso detrarre la spesa per le zanzariere?

Enea ha detto di NO, ma il suo parere, in materia fiscale, conta poco; i produttori dicono di SI, perché sono oggetti contenuti nell’allegato M.

Di fatto, le zanzariere NON fanno ombra apprezzabile e, oltretutto, vengono applicate per lasciare le finestre aperte (fatto per il quale, il calcolo di gtot viene meno), quindi, dal punto di vista tecnico non portano ad alcun risparmio energetico diretto.

Quindi, la scelta se portarle o meno in detrazione va lasciata al cliente; noi, come fornitori, in ogni caso dobbiamo corredare la zanzariera con la sua marcatura CE: per esperienza posso dire che forniture di serramenti con zanzariera che siano accompagnati dalla relativa marcatura CE dell’uno e dell’altro sono rari come le rondini a natale.

4 pensieri riguardo “Domande e Risposte

  • GI.VI.SER. SRL

    Buongiorno,
    alla luce della circolare del 12/07/18 dell’Agenzia delle entrate relativa ai beni significativi volevamo capire se tapparelle, persiane, veneziane, grate e zanzariere debbano essere considerate beni significativi al pari degli infissi o se in caso di loro fornitura e/o sostituzione si debba applicare interamente l’Iva agevolata al 10%.
    Cosa si intende per infisso? Finestre, porte d’ingresso, portoni e porte interne?
    Grazie.

    Rispondi
  • Giovanni Tisi

    Come ho più volte ribadito, la normativa IVA è un aspetto esclusivamente amministrativo e, di conseguenza, di stretta pertinenza del vostro commercialista che è l’unica figura titolata a indicarvi le giuste procedure da seguire. Inoltre, lui vi segue passo passo e può verificare che stiate applicando l’IVA nel modo corretto le indicazioni che vi ha dato. Infine, per il suo ruolo, è anche responsabile di quello che vi dice e delle dichiarazioni che presentate.
    Tutti gli altri soggetti, me compreso, parlano a vanvera e senza responsabilità: ciascuno faccia bene il suo mestiere che già basta.
    Ciò premesso e ribadito quindi di rivolgervi al vostro commercialista, possiamo segnalare che la nuova circolare sull’applicazione dell’IVA col meccanismo dei beni significativi è la terza in ordine di tempo e segue un condono tombale contenuto nella legge di bilancio 2018.
    Se una norma richiede 3 circolari e un condono ho il sospetto che il legislatore avrebbe fatto meglio a cambiarla visto che è inapplicabile.
    L’ultima circolare afferma che LE PARTI STACCATE CHE HANNO AUTONOMIA FUNZIONALE MA NON SONO INFISSI, non concorrono al valore del bene significativo.
    Quindi le tapparelle o le zanzariere, SE SONO PARTI STACCATE, non concorrono al bene significativo.
    Se invece FANNO PARTE del serramento, il loro valore va ricompreso nel valore del bene significativo e quindi aumentano la quota di IVA non agevolata.
    E’ evidente che potremo stare a discutere per ore se una zanzariera è STACCATA o se FA PARTE del serramento, potremo disquisire sul fatto che sia montata a incasso sul telaio o sul muro, posata insieme al serramento o posata la settimana dopo.
    In sede di contenzioso IVA, il funzionario potrà appigliarsi a questa o a quella interpretazione e quindi questa circolare, come le precedenti, non è per nulla risolutiva: solo il vostro commercialista può conoscere quale sia l’orientamento dei funzionari del vostro ufficio IVA, se gli fosse capitato di avere dei confronti al riguardo.

    Faccio invece presente che è fuori da ogni discussione il fatto che nel valore del bene significativo confluiscono tutti gli oneri di produzione (quindi non solo le materie prime): questo è stato ribadito DA SEMPRE dall’Agenzia, anche se ancora troppi produttori fanno orecchie da mercante e continuano ad applicare l’IVA completamente agevolata su tutta la prestazione, Beni Significativi compresi.
    Cosi come è fuori discussione che sulla fattura debba apparire chiaramente indicato il valore dei Beni Significativi, anche se questo viene assoggettato completamente al 10% perchè inferiore alla metà del valore dell’intera fornitura.

    Per tornare però al quesito (al quale, con tutti i distinguo che ho premesso, non intendo comunque sotrarmi), non c’è dubbio che le grate esterne non confluiscano nel bene significativo (c’è un esempio esplicito); non c’è dubbio che un intervento sulla sola zanzariera goda di IVA agevolata (ovviamente nel quadro di una manutenzione); non c’è dubbio che parti staccate di completamento quali coprifili e zoccolini godono di IVA agevolata, in quanto non hanno una loro autonomia funzionale.
    Tapparelle e sistemi oscuranti sono infissi esterni, quindi sono essi stessi beni significativi, per cui godono di IVA agevolata solo in parte.
    Le venenziane interne al vetro sono per loro natura ‘integrate’ nel bene significativo e quindi ne aumentano il valore.
    Le zanzariere e le veneziane, possono rientrare o non rientrare nel valore del bene significativo a seconda che le si consideri ‘integrate’ o meno nel serramento.
    Fino alla prossima circolare.

    Rispondi
  • Sergio Pozzari

    Buongiorno
    con la nuova 10077-2 2018 cosa cambia nel calcolo della trasmittanza termca del cassonetto ?
    E’ sempre possibile considerare la trasmittanza del cassonetto con pareti coibentate di 2 cm. uguale a 1 ?
    Grazie e saluti

    Rispondi
    • Giovanni Tisi

      La norma tecnica 10077-2 definisce COME calcolare la trasmittanza del cassonetto. Non stabilisce CHE tale trasmittanza vada calcolata, ne indica CHI debba fare questo calcolo.
      Se il cassonetto fosse un componente marcato CE, la norma di prodotto specificherebbe a chi competa questo calcolo (produttore o laboratorio notificato), ma il cassonetto non è un componente marcato CE (è uno dei pochi prodotti a non avere una norma armonizzata).

      Quindi, IN PUNTA DI DIRITTO (come dicono quelli bravi), non sareste tenuti a dichiarare la trasmittanza di questo componente, anche se lo fornite.

      I clienti però ve lo chiedono e, in qualche modo, anche il decreto requisiti minimi vi chiede di affermare che la trasmittanza del cassonetto è in linea con quella del serramento (se rienete di fare la dichiarazione di rispondenza indicata nelle FAQ di Agosto2015)
      Quindi, per fare un bel lavoro, questa trasmittanza andrebbe calcolata, con la norma opportuna, nella versione aggiornata.
      E’ necessario un laboratorio notificato? No; con lo stesso ragionamento di cui sopra, in assenza di una norma di marcatura CE che indichi chiaramente il livello di attestazione, si può assumere, anche per l’orientamento del ministero espresso nelle FAQ, che basti un calcolo del produttore.

      Rispondi

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *