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Il Regolamento (UE) 2020/1149 e l’uso dei diisocianati

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) 2020/1149 è stato introdotto il divieto di utilizzo dei diisocianati per uso industriale e professionale a partire dal 24 agosto 2023, fatto salvo il rispetto di alcune condizioni.

I diisocianati sono classificati come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1. La sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori.

I diisocianati sono molto diffusi e utilizzati come componenti chimici di base per composti poliuretanici come vernici per auto, mobili, legno, adesivi, sigillanti, isolanti, schiume poliuretaniche.

Con il Regolamento (UE) 2020/1149 sono state fissate due date importanti per i diisocianati, di cui quella riferita all’immissione sul mercato già in vigore dal 24 febbraio 2022:

restrizione sull’immissione sul mercato: non è più possibile immettere sul mercato diisocianati in quanto tali o come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:  - la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso, oppure - il fornitore deve garantire che: 
il destinatario delle sostanze o delle miscele abbia le informazioni sui requisiti di formazione da parte dell’utilizzatore industriale o professionale sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo;sull’imballaggio sia presente la dicitura “A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata”, visibilmente separata dalle altre informazioni riportate sull’etichetta.

24 Agosto 2023, restrizione sull’utilizzo per uso industriale e professionale: non è più consentito l’uso dei diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele, per usi industriali e professionali, a meno che: o la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in una combinazione, sia inferiore allo 0,1% in peso; o i datori di lavoro o i lavoratori autonomi devono garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione adeguata sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro utilizzo.

Si riporta la definizione di “utilizzatori industriali e professionali” presente nel Regolamento: i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Entro il 24 agosto 2023, quindi, tutti gli utilizzatori industriali e professionali (lavoratori e lavoratori autonomi che manipolano), devono aver completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati per poter continuare a manipolarli, in concentrazione superiore allo 0,1%, oltre tale data. 

La formazione deve tenere conto della specificità dei prodotti utilizzati, della loro composizione, dell’imballaggio e della progettazione e il docente deve essere un esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con competenze acquisite attraverso una pertinente formazione professionale.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve accertarsi che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato la formazione con esito positivo.

La formazione deve essere rinnovata con periodicità quinquennale.

Scarica il Regolamento (UE) 2020:1149 che introduce una restrizione sui diisocianati

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