Art.10: 50% di sconto in fattura
Come tutti saprete, nel recente Decreto Crescita è stata apportata una piccola ma significativa modifica a quanto già previsto da due anni.
Nella Finanziaria 2017 infatti, era stata prevista la possibilità che il Fornitore venisse incontro al Cliente più o meno ‘capiente’, facendosi carico di anticipare la detrazione fiscale per risparmio energetico, con un congruo sconto.
In sostanza, tu cliente hai il diritto ma non hai tasse da pagare o soldi da investire, allora me ne faccio carico io, con uno sconto in fattura e una comunicazione congiunta all’Agenzia delle Entrate che, d’ora in poi, sarò io, Fornitore, a scalare dalle mie tasse il credito di imposta al quale tu, Cliente, avresti diritto.
Ne abbiamo già parlato, e abbiamo visto che ben difficilmente questa misura può essere attuata in modo significativo per dare una mano ai clienti in difficoltà, perché viene a mancare una importante fetta di liquidità e perché non si ha a disposizione sufficiente capienza fiscale.
Per questo motivo, la cosa è passata sotto silenzio e, complice una ritardata pubblicazione di procedure chiare e semplici per la sua attuazione (procedure che sono state rese note solo nell’Aprile di questo anno), sono pochissimi i casi in cui il cliente l’ha chiesta, e, ancor meno quelli in cui il fornitore l’ha accettata.
La modifica contenuta nell’art.10 del Decreto Crescita, ormai legge dello Stato, è banale e sconvolgente allo stesso tempo: anziché parlare di ‘Cessione del Credito di Imposta’, nell’articolo si cita esplicitamente uno ‘sconto in fattura di pari importo’: acqua ossigenata lo capiscono tutti invece che perossido di idrogeno che non ha capito nessuno.
Questo cambio di lessico ha scatenato da un lato le proteste delle associazioni e dall’altro le aspettative dei clienti. (E qui sarebbe il caso di chiedersi con quale attenzione vengano lette le leggi in Italia, ma sorvoliamo).
Chi ha avuto modo di partecipare a qualche incontro nel quale ho già trattato il tema, avrà già fatto le sue considerazioni; per poter aderire alle richieste del cliente, al quale, a questo punto, ci capiterà di dover rispondere, si deve verificare una combinazione astrale di tre eventi piuttosto rari:
- Avere la cattiva abitudine di pagare molte, molte tasse; se dobbiamo prenderci in carico in modo continuativo una frazione significativa del credito fiscale che generiamo con i nostri interventi, nel giro di poco tempo avremo saturato la nostra capacità fiscale e dovremo, giocoforza, dire di no a tutti.
- Avere le spalle coperte in banca, per poter far fronte alla mancanza di liquidità; ogni cessione genera infatti un ammanco in termini di liquidità che richiede una notevole capacità di autofinanziamento; lo sconto è elevato, quindi la leva finanziaria è corta.
- Avere una chiara visione prospettica del futuro, in quanto l’investimento di oggi rientra in 5 anni; cinque anni, con i cambiamenti cui stiamo assistendo, sono un eternità, e sappiamo tutti come sia difficile fare le previsioni… soprattutto se riguardano il futuro.
Di tutto questo si discute con il proprio commercialista; si fanno i conti sulle tasse, su tutte le imposte che possono essere coinvolte nella compensazione (che non sono solo le imposte dirette a carico dell’impresa), si analizza lo stato della cassa (non dimenticando che fino a non molto tempo fa, alle imprese si facevano condizioni di pagamento scandalose, quindi si tratta solo di trovare un nuovo equilibrio finanziario, se c’è) e si va a trovare se c’è una qualche possibilità di aderire a qualche richiesta.
Il risultato di questa faticosa analisi sarà ZERO? Nessuna possibilità per nessuno?
Prepareremo un cartello con su scritto: ‘Il mio concorrente forse lo fa; io NO di sicuro’.
Fuor di battuta, va ricordato che le condizioni di pagamento sono uno degli aspetti cardine del rapporto contrattuale che si instaura tra cliente e fornitore, come il prezzo, la consegna, la natura e la quantità dei beni che vengono ceduti.
Pertanto, una volta siglato il contratto che prevede certi termini di pagamento, la loro eventuale modifica richiede una separata accettazione delle nuove condizioni; in mancanza di tale eventuale nuovo accordo, il contratto non può essere rescisso unilateralmente senza addebito.
Purtroppo, questo fatto non è cosi lampante nella lettura della legge e questo porterà sicuramente a malumori con i clienti, che, proprio nella fase iniziale della fornitura, è sempre meglio evitare: un cliente convinto di avere automaticamente il diritto allo sconto, vedendoselo negato, non sarà poi disposto a tollerare nessuna neppur minima mancanza da parte del fornitore. Si parte col piede sbagliato.
Anche il rifiuto in fase di offerta ha i suoi contraccolpi negativi; quantomeno, davanti al rifiuto, il cliente aspetterà a decidere, per cercare un altro fornitore eventualmente disposto alla cessione, col risultato che i tempi di decisione si allungheranno a dismisura.
Al momento, e usando correttamente le parole giuste, si può far presente che, per QUESTA normativa, l’Agenzia delle Entrate non ha ancora spiegato come si dovrà fare e che, di conseguenza, non è possibile accettare la richiesta. E’ una mezza bugia, perché il cliente potrebbe chiedere l’applicazione dello sconto come previsto dalla legge precedente, per la quale i meccanismi sono stati chiariti ad Aprile (e che prevedeva oltretutto il rientro in 10 anni)
Altre strade, buone per tutti, non ce ne sono.
Stretti sentieri, percorribili con pericolo solo da qualcuno di quelli bravi, forse…