Nuovo decreto con i prezzi massimi
Il 16 marzo 2022 ha alfine visto la luce il nuovo allegato I con i prezzi massimi sui quali calcolare la detrazione spettante al cliente per gli interventi di Ecobonus, Super Eco-Bonus 110%, Bonus Casa che aspettavamo da un mese.
In calce trovate la nuova tabella, che sostituisce il vecchio allegato I e che, in sostanza, aumenta del 20% i limiti dell’incentivazione per serramenti e oscuranti.
Rimangono sempre esclusi dai massimali IVA, spese professionali e spese di montaggio.
La vera novità è però rappresentata dal fatto che questo nuovo listino, A DIFFERENZA DEL VECCHIO ALLEGATO I, si deve applicare anche al bonus casa e al superbonus, per i quali, finora, il tecnico asseverante doveva prima utilizzare i listini DEI, Regionali o delle Camere di Commercio.
Questo fatto cambia in modo sostanziale le considerazioni che verranno fatte dai tecnici, per tutti i lavori che inizieranno a partire dal 15 Aprile, perché, come sappiamo, i listini DEI erano molto più generosi con i serramenti di una certa qualità (legno e alluminio in particolare), in confronto a quelli dei serramenti in PVC.
Ora che tutti i tipi di serramenti sono valutati alla stessa cifra massima, è evidente che alcuni tipi diventeranno preferibili ad altri.
Inspiegabilmente, il legislatore non si è sentito in dovere di differenziare i vari tipi di sistema oscurante, concedendo alle tapparelle avvolgibili una cifra congrua, che però è assolutamente inadeguata per i sistemi a battente, di qualunque materiale.
Per quanto riguarda le responsabilità nella determinazione delle cifre incentivabili, si ricorda che, in presenza di un tecnico asseverante (Superbonus 110 o comunque in presenza di CILA) la responsabilità di verificare la congruenza della spesa rimane in capo a lui (che deve essere oltretutto coperto da adeguata polizza specifica); solo nel caso di interventi in edilizia libera la determinazione della congruità dei prezzi può essere demandata al produttore, cioè a voi stessi.
Ing. Giovanni Tisi